Quando l’ambulanza sta passando a luci e sirene spiegate, accostare è d’obbligo: a volte però c’è chi fa il furbetto, ma rischia grosso.
Ma cosa dice il Codice della Strada sul passaggio dei mezzi di soccorso? Cosa rischia chi li ostacola o addirittura impedisce che passino?
Non ci sono dubbi: quando nel traffico sentiamo la sirena di un’ambulanza dobbiamo lasciar libero il passaggio al transito del mezzo di soccorso, rallentando e accostando. Mai ostacolare la marcia dell’ambulanza.
Chi avesse qualche dubbio al riguardo non deve far altro che prendere visione del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 3 dell’articolo 177. «Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccorso […] appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi».
C’è poco da interpretare quindi. Niente eccezioni di sorta: attività come il soccorso prestato ai malati dal personale medico e l’assistenza a un ferito sul luogo dell’incidente rientrano in un fondamentale servizio di pubblica utilità. Perciò non frapporre ostacoli alla marcia dell’ambulanza non costituisce soltanto una prassi dettata dal semplice buonsenso. Di più: è un obbligo imposto con tutta la forza della legge. E i trasgressori rischiano grosso, non solo sul piano pecuniario (leggi sanzione salata) ma anche su quello penale, dato che vanno incontro a una denuncia.
L’ambulanza può infrangere il Codice della Strada?
Se lo richiedono le circostanze, l’autista dell’ambulanza può infrangere le norme del Codice della Strada. Come nel caso in cui debba rispondere a una richiesta urgente di soccorso dopo una chiamata al 118. O ancora può essere necessario infrangerle durante il trasporto di una persona che versa in gravi condizioni di salute. A permetterlo è sempre l’articolo 177 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia stradale o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.
Per lo stesso motivo, agli incroci regolati gli agenti del traffico daranno immediatamente il via libera ai mezzi di soccorso. Sembra superfluo – ma non lo è – spiegare che non si tratta in alcun modo di un abuso, di un “privilegio” o di un’arbitraria prevaricazione. Nessun sopruso: solo una necessaria – e spesso vitale – agevolazione utile a far giungere il prima possibile i soccorsi sul luogo dell’emergenza, per dar loro modo di prestare la prima assistenza ai pazienti e trasportarli poi immediatamente in ospedale.
Un’agevolazione, dunque, valida per ogni ambulanza, comprese quelle che a bordo trasportano i volontari della Croce Rossa Italiana. Il grado di urgenza del soccorso va valutato da chi presta assistenza al paziente sulla base delle sue reali condizioni di salute.
Cosa dice il Codice della Strada sull’uso di sirene e lampeggianti
Le ambulanze sono dotate di sirene e lampeggianti, dispositivi che devono essere accesi in caso di emergenza. Sono obbligatori per derogare alle norme del Codice della Strada.
Nel Codice, sempre all’articolo 177 (comma 2), si legge infatti: «Qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, [i conducenti dei mezzi di soccorso] non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza».
Il legislatore naturalmente deve trovare un compromesso ragionevole tra due esigenze: a) assicurare la sicurezza stradale a automobilisti e pedoni e b) massima rapidità dei soccorsi. Perciò la deroga necessaria, che in determinate circostanze esonera dal rispetto del Codice della Strada, non equivale a una licenza di guida spericolata concessa al conducente dell’ambulanza.
I doveri di prudenza del conducente dell’autoambulanza
Dunque l’esonero dall’osservanza delle regole della circolazione stradale deve conciliarsi con un obbligo di prudenza, allo scopo di salvaguardare l’incolumità personale di chi circola in strada. Perciò il conducente dell’ambulanza non può sfrecciare con nonchalance ad alta velocità, incurante di qualunque attenzione.
Anche viaggiando con sirene e luci lampeggianti accese sarà tenuto a sincerarsi che non ci siano altri automezzi agli incroci stradali al momento del passaggio del veicolo. Inoltre dovrà, in caso di semaforo rosso, ridurre la velocità per dare a tutti i veicoli il tempo di dargli la precedenza.
All’ambulanza non è poi consentito azzardare il sorpasso nelle vicinanze di dossi o curve cieche e in generale in punti dove ci sia scarsa visibilità. Questo anche se i mezzi che la precedono favoriscono il sorpasso rallentando o emettendo segnali luminosi.
Ambulanza in strada: come devono comportarsi gli automobilisti
Sono cinque – e molto chiari – i commi dell’articolo 177 del Codice della Strada, che regolamenta la “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze”.
In particolare il comma 3 stabilisce l’obbligo, per chiunque si trovi sulla strada percorsa dai mezzi di soccorso, di fare manovra e lasciare libero il passaggio – fermandosi se necessario – non appena udito il segnale di allarme.
Allo stesso tempo il Codice vieta di seguire da vicino l’ambulanza per avvantaggiarsi nella progressione di marcia.
Le sanzioni per chi trasgredisce ostacolando il passaggio dei soccorsi
Gli ultimi due commi (4 e 5) regolano invece il capitolo sanzioni per i trasgressori. Il comma 5 prevede, per il conducente che impedisca o ostacoli il passaggio dell’ambulanza o di un altro mezzo di soccorso, una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Multa anche per l’automobilista “furbetto” che volesse approfittare del varco apertosi nel traffico al passaggio dell’ambulanza o che si mettesse in scia al mezzo di soccorso per tagliare la fila.
Ma non è finita qui. Perché chi ostacola il passaggio di «autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze» rischia anche il penale. Nel dettaglio, il giudice potrebbe contestare al trasgressore ben quattro ipotesi di reato. Si va dalla «Violenza privata» all’«Interruzione di pubblico servizio», dalle «Lesioni colpose» all’«Omicidio colposo».
Rischierebbe ad esempio l’incriminazione per violenza privata l’automobilista che posteggiasse la propria auto davanti a un fabbricato, impedendo così il passaggio di un altro mezzo. L’interruzione di pubblico servizio scatta invece quando si interrompe o si turba la regolarità dei servizi pubblici o di un servizio di pubblica necessità sanitaria. Come appunto il transito di un’ambulanza.
Le ultime due ipotesi di reato (lesioni colpose e omicidio colposo) si possono verificare quando dal ritardo dei soccorsi, dovuto all’aver ostacolato o impedito il passaggio dell’ambulanza, siano derivate conseguenze gravi o addirittura mortali per i malati o i feriti trasportati dal mezzo.
C’è poco da fare dunque: bisogna sempre dare precedenza all’ambulanza. Altrimenti si dovranno fare i conti coi rigori della legge.