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Buoni Postali nel caos: la data di sottoscrizione ha un peso importante, i contribuenti chiedono il rimborso

Da sapere: Buoni Postali nel caos, la data di sottoscrizione ha un peso importante, i contribuenti chiedono il rimborso!

Rischia di protrarsi all’infinito ma soprattutto di avere un esito negativo per i risparmiatori la vicenda dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi dal 1° luglio 1986. La questione riguarda i rendimenti dei buoni nel periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno successivo all’emissione. Secondo gli investitori, infatti, Poste Italiane non avrebbe adeguato i tassi di interesse al periodo in oggetto, riconoscendo al termine dei trenta anni un importo inferiore a quello promesso.

Buoni postali nel caos, i contribuenti chiedono il rimborso (GranTennisToscana.it)

I risparmiatori, pertanto, hanno iniziato un contenzioso giudiziario con le Poste, sostenuti da Federconsumatori. Dopo alcune decisioni a loro sfavorevoli da parte della Corte di Cassazione, i tempi per la soluzione della controversia si sono allungati con il rinvio al 2024 della decisione sulla class action promossa.

Di seguito, scopriamo qualche dettaglio in più sulla complessa vicenda e come potrebbe risolversi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Buoni fruttiferi postali, la questione

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di investimento finanziario che rappresentano il risparmio postale, insieme ai famosi libretti di risparmio. Si tratta di forme di investimento sicure che garantiscono un buon rendimento, anche se ovviamente più basso rispetto ad altri prodotti con livello di rischio, e che per questo motivo sono una delle forme di risparmio e investimento preferite dagli italiani.

I buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP), società controllata dallo Stato italiano che è anche il garante diretto dei buoni emessi, e sono collocati in esclusiva da Poste Italiane. Il che significa che questi buoni vengono sottoscritti dagli investitori presso gli uffici postali, in forma cartacea o dematerializzata, ovvero come registrazione contabile di un credito. Possono essere sottoscritti anche per importi minimi, da 50 euro, e da più persone in contemporanea, fino a un massimo di 4.

La questione del calcolo dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali (GranTennisToscana.it)

La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non è soggetta al pagamento di commissioni o spese, che non è richiesto nemmeno per il rimborso. Mentre per la sottoscrizione di buoni dematerializzati è necessario avere un libretto di deposito o un conto bancoposta presso Poste Italiane. Dal libretto o dal conto, infatti, saranno prelevati gli importi investiti e saranno poi versati gli importi rimborsati.

La garanzia dei buoni fruttiferi postali sta nella restituzione del capitale investito in qualunque momento al 100% del loro valore nominale. Mentre il rendimento, a partire dagli interessi, dipende dalle caratteristiche del tipo di buono e dal tempo trascorso dall’emissione o da quello che manca alla scadenza. I rendimenti dei buoni postali sono crescenti nel tempo e se sono già maturati vengono corrisposti al momento del rimborso del capitale.

Le condizioni dell’emissione dei buoni postali sono stabilite prima dell’emissione stessa e restano valide fino al rimborso dei buoni, anticipato o a scadenza. Il rimborso anticipato dei buoni postali cartacei avviene per intero mentre per quelli dematerializzati può essere frazionato.

Il rimborso dei buoni comprende il capitale versato e il rendimento (GranTennisToscana.it)

I buoni fruttiferi postali emessi fino al 20 settembre 1986 non sono soggetti a una ritenuta fiscale, quello emessi dopo e fino 31 agosto 1987 sono soggetti a una ritenuta del 6,25%. Mentre i buoni emessi dopo il 1° settembre 1987 sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,50%. Sono inoltre assoggettati a imposta di bollo, calcolata al 31 dicembre di ogni anno, con un importo minimo di 1 euro per buono.

Con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, il risparmiatore presta del denaro alla Cassa depositi e prestiti che li usa per finanziare progetti dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici. Alla richiesta della restituzione del prestito, il risparmiatore riceverà la somma investita nel valore nominale e gli interessi o altri rendimenti nel frattempo maturati.

I buoni postali serie Q/P emessi dal 1° luglio 1986

Il problema dei buoni fruttiferi postali serie Q/P emessi dal 1° luglio 1986 è il mancato riconoscimento dei rendimenti dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno dall’emissione, in quanto Poste Italiane non ha adeguato i tassi di interesse per questo periodo. Dunque, al termine dei trenta anni di vita del’’investimento, ai risparmiatori è stato riconosciuto un importo inferiore a quanto promesso. Dalla vicenda è scaturito un contenzioso giudiziario, con i risparmiatori titolari dei buoni rappresentati da Federconsumatori. Dalla Corte di Cassazione, tuttavia, sono arrivate delle decisioni a loro sfavorevoli.

La vicenda giudiziaria e la class action sui buoni postali (GranTennisToscana.it)

Inoltre, Federconsumatori ha promosso una class action per la tutela dei diritti dei risparmiatori titolari dei buoni in questione ma la pronuncia sull’ammissibilità della causa è stata rinviata di un anno, al 22 maggio 2024. La decisione, invece, era attesa per il 12 luglio. Un rinvio,ha sottolineato Federconsumatori, che mina la fiducia dei cittadini nei buoni postali e nel sistema giudiziario. L’associazione pensa anche di ricorrere alla Corte Europea di Strasburgo per i Diritti Umani.

Come se non bastasse, la società Poste Italiane è stata multata dall’AGCM per anomalie riscontrate nell’attività di collocamento e di gestione dei buoni fruttiferi postali a termine. Secondo l’Autorità, infatti, l’azienda ha omesso e/o fornito informazioni ingannevoli riguardo alla prescrizione dei titoli emessi.

Federconsumatori ha aperto un sito specifico dedicato alla class action sui buoni serie Q: www.serieq.it.

V.B.

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