Il canone Rai fino a pochi anni fa era la tassa più evasa in assoluto, poi tutto è cambiato. Ma a certe condizioni il pagamento non è dovuto.
Chi dice canone Rai oggi dice bolletta della luce. Come noto, ormai da qualche anno l’imposta dovuta per il possesso di un apparecchio televisivo fa tutt’uno con le fatture per la fornitura di energia elettrica.
I “furbetti” (la maggior parte dei cittadini, diciamolo) che in passato ignoravano bellamente l’obbligo di versamento dell’imposta nelle casse dell’emittente tv pubblica, dunque, sono stati messi con le spalle al muro. Ma a determinate condizioni è tuttora possibile richiedere l’esenzione dal balzello. Vediamo insieme quando, come e perché.
Molti non lo sanno, ma è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’esonero integrale dal pagamento del canone Rai, un’imposta dell’importo di circa 90 euro a carico dei titolari di un’utenza elettrica residenziale. L’iter della burocrazia digitale non deve spaventare: ci sono apposite guide e tutorial messi a disposizione dall’Ente proprio per i contribuenti che hanno meno familiarità con il pc e la tecnologia. Ecco come funziona caso per caso.
La guida all’esenzione del canone Rai
La platea dei cittadini che hanno diritto all’esenzione del canone Rai è variegata. Si va dagli anziani over 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro, ai militari delle Forze Armate Italiane o quelli stranieri appartenenti alle Forze Nato, fino agli agenti diplomatici e consolari, passando per i rivenditori e i titolari di negozi in cui vengono riparati gli apparecchi televisivi.
Oltre naturalmente a chi dichiara di non avere alcun televisore (o apparecchi tra quelli identificati dalla nota ministeriale del 22 febbraio 2012) in casa (ma deve all’occorrenza dimostrarlo).
Alcune precisazioni. Se un membro delle Forze Armate occupa un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare, non è esonerato dal pagamento del canone. Inoltre, l’esonero per gli agenti diplomatici e consolari vale solo se rappresentano Paesi nei quali è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani. Quanto ai rivenditori e ai negozi in cui vengono riparate le tv, non devono presentare alcuna richiesta.
Il focus sugli over 75
Merita un particolare approfondimento il caso dei cittadini che hanno compiuto 75 anni. Come accennato, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (con l’eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui si attesta il possesso dei requisiti per l’esonero dal pagamento del canone tv.
Si ha diritto all’agevolazione se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, ma non se l’apparecchio televisivo si trova in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso; se invece è avvenuto tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno, spetta solo per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, ferme restando se le condizioni di esenzione, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di ulteriori dichiarazioni. Se invece si perdono i requisiti precedentemente attestati, per esempio per il superamento del limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilando la sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Le istruzioni operative
Chi dichiara che in nessuna delle abitazioni in cui è attivata l’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica, deve compilare e inviare apposita richiesta tramite un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione ha però validità annuale. Come trasmetterla? Ci sono varie possibilità:
- l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS;
- gli intermediari abilitati;
- con raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Occhio alla tempistica. Il modulo di non detenzione, per avere effetto dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento, deve essere presentato a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La richiesta presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno ha effetto solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
L’opzione del rimborso
Per il titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, o i suoi eredi, è possibile chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato addebitato sulle fatture per la fornitura di energia elettrica e pagato, ma non dovuto, deve compilare un apposito modello disponibile sempre sul sito dell’AdE.
I rimborsi del canone Rai sono erogati dalle aziende elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Nel caso in cui il rimborso dovuto dal gestore non vada a buon fine, sarà direttamente l’Agenzia delle entrate a versarlo al contribuente.