Importanti novità dall’Inps per quanto riguarda la tutela del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro.
Sulla scorta delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (vedi il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), l’Inps ha riepilogato le disposizioni relative all’intervento del Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) e i crediti da lavoro (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297). Gli aggiornamenti sono contenuti nella circolare n. 70 del 26 luglio scorso. Vediamoli da vicino.
Recependo anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza recente, l’Istituto nazionale di previdenza sociale specifica che le nuove istruzioni sostituiscono quelle fornite dalle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010. Il documento pubblicato nei giorni scorsi riepiloga i principi generali e le modalità di applicazione delle garanzie del Fondo volto ad assicurare una minima tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il dato più saliente è che i crediti protetti che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia a seguito di accertamento sono il Tfr le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi di lavoro. Ma le novità non finiscono qui.
Nella circolare in questione si segnala che dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi (la cassa dei giornalisti) come previsto dall’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo, i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) sono tenuti a versare il contributo al Fondo di garanzia qualora i suddetti lavoratori maturino il Tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c.
Vale a dire, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2123 c.c., o nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’art. 26, comma 4, del Decreto legislativo n. 36/2021.
Da evidenziare che, per quanto riguarda i crediti di lavoro diversi dal Tfr, l’intervento del Fondo di garanzia riguarda quelli maturati nell’ultimo trimestre del rapporto di lavoro come retribuzione. Sono compresi dunque i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, in relazione agli ultimi tre mesi del rapporto, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.
I tre mesi devono rientrare nei dodici che precedono i termini indicati dall’art. 2, comma 1, del Dlgs n. 80/1992, cioè la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa; la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, se l’intervento del Fondo di garanzia avviene a seguito di esecuzione individuale;
La data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Come sottolinea l’Inps nella nuova circolare, i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare. Ci si riferisce, nello specifico, alle procedure di fallimento o liquidazione giudiziale, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Nei casi in cui il datore di lavoro sia soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l’apertura di una procedura concorsuale e l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto. Se invece il datore di lavoro non è soggetto a tali procedure, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, la prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni, l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
Il Fondo di garanzia interviene poi in altre fattispecie particolari: chiusura del fallimento senza accertamento del passivo, procedure di sovraindebitamento con liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII), datore di lavoro assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal Dlgs n. 159/2011. Gli accordi che concludono la procedura di composizione negoziata della crisi, invece, non prevedono l’intervento del Fondo di garanzia in quanto non interessano i diritti di credito dei lavoratori.
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