Multe estive: puoi non pagare col ricorso lungo | Approfitta della novità

Le multe non conoscono stagioni. Ma quelle comminate nei mesi estivi possono offrire un’utile scorciatoia ai furbetti di turno. 

L’estate è per antonomasia la stagione del tempo sospeso. E non solo in senso poetico e metaforico. Complici le ferie che tra luglio e (soprattutto) agosto mettono in stand-by praticamente tutti i servizi pubblici e privati, molte delle scadenze che coincidono con un periodo estivo sono soggette a rinvio. Multe comprese. Ed ecco che i furbetti di turno hanno tutto l’interesse ad approfittarne.

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Anche per quest’anno è prevista la sospensione feriale dei termini per le multe (Grantennistoscana.it)

La sospensione dei termini relativi a sanzioni come le contravvenzioni stradali si traduce in più tempo a disposizione per fare ricorso al giudice, ma non vale per i procedimenti amministrativi (dunque davanti al Prefetto). Vediamo cosa dice esattamente la legge a tale riguardo.

L’escamotage per ritardare il pagamento delle multe estive

Partiamo dalla buona notizia. Anche per quest’anno è prevista la sospensione feriale dei termini per le multe, che automaticamente “congela” la scadenza per fare opposizione mediante ricorso al giudice di Pace. Come funziona esattamente questo istituto, e in che misura può essere conveniente?

Facciamo un passo indietro. Se ci viene recapitata una multa per violazione delle norme di circolazione stradale, abbiamo due opzioni: pagarla o impugnarla. Se decidiamo di pagarla, abbiamo 60 giorni di tempo dal ricevimento del verbale, onde evitare che diventi esecutiva e scattino ulteriori sanzioni (gli interessi sono piuttosto alti: il 10% a semestre), ma saldando tutto entro i primi 5 giorni possiamo beneficiare della riduzione del 30% sull’importo standard.

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Nell’ipotesi del ricorso al giudice di Pace, se il termine cade nel periodo estivo, entra in gioco la sospensione feriale. (Ansafoto – Grantennistoscana.it)

L’altra opzione è impugnare la multa. In questo caso dobbiamo sapere che esistono due vie percorribili: il ricorso al giudice di Pace oppure al Prefetto. Nel primo caso, ci sono 30 giorni di tempo dalla notifica, nel secondo i giorni diventano 60, sempre a decorrere dalla data della notifica. Ed è proprio nell’ipotesi del ricorso al giudice di Pace che, se il termine cade nel periodo estivo, entra in gioco la sospensione feriale. Di fatto, le scadenze processuali vengono posticipate di un mese, 31 giorni per l’esattezza.

La “finestra” di sospensione copre l’intero mese di agosto, dal giorno 1 al 31, e vale anche nei casi in cui il procedimento non sia ancora partito. Se per esempio abbiamo ricevuto una multa il 20 luglio – dunque prima dell’inizio della sospensione feriale – il termine utile per impugnarla non scadrà il 20 agosto ma il 21 settembre: il conteggio si interrompe per tutto il mese di agosto. Se invece la notifica della multa ci è pervenuta il 15 agosto – quindi a sospensione feriale già in corso – il termine di impugnazione scadrà il 30 settembre, anziché il 10, proprio perché durante agosto il conteggio dei giorni è bloccato. Complici le ulteriori, consuete lungaggini della giustizia, i multati di turno possono tirare un bel sospiro di sollievo!

L’eccezione alla regola della sospensione

Come accennato, però, lo slittamento delle scadenze per via della sospensione feriale riguarda solo i termini processuali, e dunque comprende solo i ricorsi giurisdizionali – è il caso di quelli presentati al giudice di Pace – ma non quelli amministrativi, sottoposti al Prefetto (il quale è appunto un’autorità amministrativa, non un organo giudiziario).

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Lo slittamento delle scadenze per via della sospensione feriale riguarda solo i termini processuali. (Ansafoto – Grantennistoscana.it)

In quest’ultimo caso, i termini non vengono sospesi ad agosto e continuano a decorrere normalmente. Idem se decidiamo di pagare la multa: il termine è sempre di 60 o 5 giorni, senza proroghe di sorta. A voi la scelta…

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