Ci sono importanti novità sul fronte delle spese sanitarie, una voce di bilancio che riguarda più o meno tutti i cittadini. Ecco cosa c’è da sapere.
Abbiamo ormai varcato la metà di questo caldo luglio e, insieme alla bella stagione, entrano nel vivo anche i principali appuntamenti nel calendario fiscale. Tutti i contribuenti sono tenuti, come noto, a presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi percepiti relativa all’anno precedente e proprio in questi giorni gli studi di commercialisti e consulenti fiscali sono alle prese con gli ultimi ritocchi: detrazioni da controllare, documenti da integrare, dubbi da sciogliere per evitare le temutissime contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Un’importante novità entrata in vigore nel 2023 riguarda le spese sanitarie, che per molte famiglie rappresentano – purtroppo – una voce di bilancio importante. Chi ha un parente malato da assistere sa bene quanto possano essere esose le spese per medicinali, visite, assistenza e così via. Ma non necessariamente ci sono gravi malattie di mezzo. Anche l’arrivo di un bebè, per esempio, comporta un notevole esborso di denaro tra farmacie, baby sitter e visite pediatriche; denaro che potrà poi essere almeno in parte recuperato in sede appunto di dichiarazione dei redditi.
Veniamo alla principale novità su questo fronte. Con la pubblicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 22 maggio, anche gli infermieri pediatrici rientrano nella platea di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema TS (Tessera Sanitaria).
L’obbligo per gli infermieri pediatrici ai fini della dichiarazione precompilata
A partire da quest’anno, dunque, le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo debbano inviare i dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata. Nel provvedimento dell’ADE numero 258455 dell’11 luglio 2023 sono elencate le tipologie di spese sanitarie da segnalare, fermo restando la possibilità – a determinate condizioni – di esprimere il dissenso riguardo alle prestazioni fornite dai nuovi soggetti individuati.
In particolare, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate amplia la platea dei soggetti coinvolti e stabilisce quali tipologie di spese sanitarie debbano essere segnalate al sistema Tessera Sanitaria e inserite nella dichiarazione dei redditi 730/2024. L’obiettivo dell’estensione della normativa è garantire una maggiore completezza e precisione delle informazioni relative alle spese sanitarie dei contribuenti.
Tra le spese sanitarie che dovranno essere segnalate al sistema Tessera Sanitaria rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’acquisto di farmaci omeopatici, di dispositivi medici con marcatura CE e i servizi sanitari erogati dalle farmacie, per fare solo qualche esempio.
Le spese sanitarie segnalate al sistema Tessera Sanitaria saranno automaticamente inserite nella dichiarazione dei redditi 730/2024, in modo che i contribuenti possano riportare in modo più accurato le spese sostenute per finalità mediche e ottenere tutte le agevolazioni fiscali del caso. Le istruzioni tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni dettagliate per inviare correttamente i dati sanitari e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, a garanzia di una dichiarazione precompilata in piena regola.
Le scadenze da rispettare e i numeri in ballo
I nuovi soggetti tenuti all’inoltro dei dati al sistema TS dovranno procedere al primo invio relativo a tutto il 2023 entro la scadenza del 31 gennaio 2024: il termine è dunque annuale, in deroga alla cadenza semestrale normalmente prevista.
Nel provvedimento dell’11 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate elenca tutte le tipologie di spesa che passano dal Sistema Tessera Sanitaria e finiscono nella dichiarazione dei redditi:
- Ticket per l’acquisto di farmaci e per le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese sostenute per l’acquisto di farmaci, anche di tipo omeopatico;
- Spese relative all’acquisto o il noleggio di dispositivi medici provvisti di marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- Farmaci per uso veterinario;
- Prestazioni sanitarie (a eccezione di quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica) e in particolare: assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica, ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza;
- Prestazioni sanitarie erogate dai soggetti indicati nei decreti emanati a partire dal 2016 dal MEF;
- Acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici provvisti di marcatura CE – e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); altre spese sanitarie.
Infine, come accennato, sul fronte dell’opposizione all’utilizzo dei dati, l’ADE conferma le regole applicate anche per le altre tipologie di spese sanitarie: a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento datato 11 luglio è possibile farne apposita richiesta verbale.