Se il treno è in grave ritardo i passeggeri potranno fare ricorso per danni esistenziali: lo ha stabilito una storica sentenza.
Tutti i pendolari conoscono la profonda frustrazione che nasce nel dover prendere mezzi pubblici in continuo ritardo oppure nel vedere il tempo di percorrenza di una tratta ferroviaria allungarsi a dismisura. Nella stragrande maggioranza dei casi però si tratta di disagi lievi e facilmente gestibili con un po’ di buona volontà, pazienza e spirito di organizzazione. In alcuni casi però i disservizi diventano talmente gravi da provocare danni non trascurabili anche dal punto di vista psicologico.
La considerazione nasce da un episodio che si verificò nel 2012 sulla tratta ferroviaria Roma – Cassino. All’epoca, a causa di un forte maltempo un treno e i suoi passeggeri rimasero intrappolati sui binari per 24 ore. All’interno del treno non erano state approntate misure di sostegno e assistenza dei passeggeri, che quindi si trovarono senza viveri e senza acqua potabile per gran parte del tragitto, potendo contare esclusivamente sui viveri che avevano portato con sé pensando di affrontare un viaggio molto meno breve e infinitamente meno impegnativo dal punto di vista fisico.
Si trattò di un evento assolutamente inaccettabile, in virtù del quale la Corte di Cassazione (anche se con 11 anni di ritardo) ha disposto un altissimo risarcimento pro capite a tutti i passeggeri.
Il risarcimento per danni esistenziali
A ogni passeggero coinvolto nella disavventura dovranno essere corrisposti 400 Euro in qualità di risarcimento per “danni esistenziali”. Si tratta di una formalizzazione legale mai utilizzata prima e che intende descrivere il profondo quanto prolungato stato di sofferenza che le persone di fatto intrappolate nel treno hanno dovuto sopportare.
Le accuse principali rivolte alla compagnia di trasporti sono di non aver organizzato preventivamente misure a supporto dei passeggeri nonostante il fatto che, anche prima della partenza, erano note le condizioni meteorologiche avverse riscontrate sulla tratta.
Maria Pisanò, direttrice del Cec (Centro Europeo del Consumatore), fa però una precisazione: “Quanto stabilito dalla Corte non è un precedente e non apre indennizzi a pioggia”. Questo significa che non sarà possibile richiedere il risarcimento di “danni esistenziali” per qualsiasi tipo di ritardo di un treno o di qualsiasi altro mezzo di trasporto.
Il risarcimento è stato fissato, e sarà corrisposto, proprio in virtù dell’eccezionalità dell’avvenimento e dei disagi che i passeggeri dovettero sopportare undici anni fa: patire la fame, la sete, il freddo e la deprivazione di sonno per 24 ore.